Club Alpino Italiano

Sezione di Monza

Sottosezione San Fruttuoso

Statuto e Regolamento

Articolo 1
Costituzione, Denominazione e Sede Sociale

Il Club Alpino Italiano Sezione di Monza Sottosezione San Fruttuoso, con denominazione abbreviata “C.A.I. San Fruttuoso”, fondato il 23 luglio 1946, con sede legale in Monza (MB), via Tito Speri 12 e avente codice fiscale 94548440158, è un’associazione a durata illimitata senza scopo di lucro, indipendente, apolitica ed aconfessionale.

Torna all’Indice

Articolo 2
Rapporti

L’Associazione è una Sottosezione del Club Alpino di Monza il quale, a sua volta, è Sezione del C.A.I. – Club Alpino Italiano. Dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione C.A.I. di Monza e in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Torna all’Indice

Articolo 3
Ordinamento

La sottosezione è soggetta alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del Regolamento Sezionale della Sezione di Monza. Possiede un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quelli sopra elencati e che è soggetto a ratifica, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Gli iscritti all’Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

Torna all’Indice

Articolo 4
Scopi

La Sottosezione ha lo scopo di promuovere ed incrementare l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza, la fruizione e lo studio della montagna, la difesa dell’ambiente, l’educazione ai valori ambientali naturali ed umani.

Torna all’Indice

Articolo 5
Attività

Per raggiungere le finalità di cui all’Art. 4 – la sottosezione propone percorsi di avvicinamento alla montagna e varie attività, molte delle quali rivolte in particolare ai bambini e alle loro famiglie: corsi (sci alpino e nordico, snowboard, ciaspole, …), eventi sportivi (gare sociali e a livello cittadino, corsi di ginnastica presciistica, …), itinerari guidati (escursioni estive ed invernali, percorsi in bicicletta, …), iniziative culturali (serate con alpinisti o comunque con personaggi legati all’ambiente montano, concerti di montagna, mostre, …), eventi di socializzazione (cene sociali, serate di premiazione e festeggiamenti per le gare, …). Possono essere organizzate anche altre attività, non elencate in precedenza, ma sempre in linea con le finalità previste dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento della Sezione.

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

Torna all’Indice

Articolo 6
Categorie

I Soci dell’Associazione si distinguono in ordinario, familiare e giovane secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento della Sezione di Monza, della quale fanno parte.

Torna all’Indice

Articolo 7
Ammissione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino quanto previsto dal presente regolamento. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto alla richiesta di adesione all'Associazione.

L’ammissione all’Associazione avviene su domanda scritta nella quale dovranno essere specificate le generalità del richiedente; per i minorenni la domanda deve essere firmata da chi ne esercita la potestà. L’iscrizione è personale e non trasmissibile.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale ed al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti in vigore.

Torna all’Indice

Articolo 8
Durata del Rapporto Associativo

Il rapporto associativo è valido per la durata dell’intero anno sociale (dal 1° gennaio al 31 dicembre); può essere interrotto prima della sua scadenza in caso di dimissioni o passaggio ad altra Sezione / Sottosezione.

Torna all’Indice

Articolo 9
Diritti del Socio

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e, al compimento del secondo anno di iscrizione alla Sottosezione, alla eleggibilità alle cariche sociali.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento Generale del CAI. Hanno inoltre diritto di accesso ai documenti, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconti e ai registri dell'associazione.

Il socio che in modo volontario effettua una prestazione per l’Associazione non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Torna all’Indice

Articolo 10
Obblighi dei Soci

L’appartenenza al Club Alpino Italiano implica l’obbligo di osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale, di quello sezionale e di tutte le norme che sono emanate, ai sensi degli stessi dai competenti Organi Sociali, compreso il presente Regolamento.

I Soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente per le varie categorie entro il 31 marzo di ogni anno; il Socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell’Associazione né usufruire dei servizi sociali e perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

La Sottosezione si riserva la facoltà di gravare i Soci di una quota annuale supplementare rispetto a quella fissata dalla Sezione, a completo beneficio dell’organizzazione della Sottosezione.

Torna all’Indice

Articolo 11
Trasferimento e Cessazione della Qualità di Socio

Il socio, libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione o Sottosezione, può chiedere il trasferimento ad altra Sezione o Sottosezione contestualmente al rinnovo dell’adesione annuale. Il trasferimento, registrato tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede del C.A.I. di Monza, ha effetto dalla data della comunicazione.

La qualità di Socio viene a cessare per morte, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata a norma del Regolamento Disciplinare.

Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sottosezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza alcun diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Torna all’Indice

Articolo 12
Esclusione di Responsabilità

I Soci esonerano la Sottosezione da ogni responsabilità per infortuni che dovessero verificarsi in occasione di gite e di altre manifestazioni organizzate dalla Sottosezione stessa, accettando, senza condizioni, per la definizione delle eventuali controversie le disposizioni del Regolamento del C.A.I.

Torna all’Indice

Articolo 13
Assemblea dei Soci: Generalità

L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione: rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L’Assemblea può essere straordinaria o ordinaria. È straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica del regolamento, la delibera di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’Assemblea. I soci minorenni possono assistere all’Assemblea ma senza diritto di voto.

Torna all’Indice

Articolo 14
Assemblea dei Soci: Convocazione

L’Assemblea Generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e per l’eventuale nomina delle cariche sociali.

La convocazione delle Assemblee avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto da inviare ai Soci con lettera semplice, fax, eMail, telegramma o altro mezzo idoneo almeno 10 (dieci) giorni prima dell’Assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e, nel caso di elezione di cariche sociali, deve indicare il nome degli uscenti.

L’Assemblea dei Soci può anche essere convocata con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare e firmata da almeno 3 Consiglieri o da 10 soci aventi diritto di voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo, il quale fisserà la data dell’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.

Torna all’Indice

Articolo 15
Compiti dell’Assemblea dei Soci

Subito dopo l’apertura, l’Assemblea nomina, di volta in volta, il proprio Presidente e, in caso di elezioni, due scrutatori tra i soci che non ricoprono cariche sociali. Il Presidente nominato sceglie il Segretario dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria esamina e discute la relazione morale e finanziaria del Presidente o del Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivi e preventivi, esamina e discute le iniziative della Sottosezione, elegge i Soci alle cariche sociali (Consiglio Direttivo e Revisore dei Conti), determina eventuali quote associative aggiuntive rispetto quelle stabilite dall’Assemblea della Sezione di Monza del C.A.I. Esamina inoltre tutti gli altri argomenti portati all’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria esamina gli argomenti per i quali è stata convocata.

Alla chiusura, il verbale dell’Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario; in caso di elezioni, gli scrutini devono essere firmati anche dagli scrutatori.

Torna all’Indice

Articolo 16
Assemblea dei Soci: Deliberazioni e Validità

Le deliberazioni delle Assemblee sono prese per alzata di mano, per appello nominale o per votazione segreta, secondo la maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, che può tenersi anche un’ora dopo quella fissata per la prima, l’Assemblea delibera con la presenza di qualunque numero di Soci.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti, salvo diversa indicazione prevista dal Regolamento. L’Assemblea delibera esclusivamente sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Ogni Socio ha diritto ad un voto e non potrà disporre di più di due deleghe di altri Soci in qualunque votazione dell’Assemblea. È escluso il voto per corrispondenza.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea devono essere rese pubbliche (affissione all’albo sezionale, pubblicazione sul sito internet, …) per almeno quindici giorni.

Torna all’Indice

Articolo 17
Elezione dei Consiglieri

Le elezioni alle cariche sociali si fanno con votazione libera e segreta. Il voto per la designazione e l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con più anzianità di iscrizione al C.A.I.

Torna all’Indice

Articolo 18
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione: rappresentato dal Presidente, amministra la Sottosezione, promuove le iniziative e le manifestazioni sociali, gestisce il patrimonio, delibera l’ammissione di nuovi Soci alla Sottosezione e sottopone al Consiglio Direttivo della Sezione eventuali sanzioni disciplinari da comminare ai propri Soci, convoca le Assemblee e ne predispone l’ordine del giorno, redige i bilanci, presenta annualmente la sua relazione morale e finanziaria, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, conferisce eventuali deleghe sia al Presidente che ai singoli componenti il Consiglio stesso, ratifica i provvedimenti adottati in caso di necessità o urgenza dal Presidente, nomina i soggetti con potere di firma e vigila sull’osservanza delle norme del Regolamento Sezionale e del presente Regolamento.

In caso di eventi o necessità particolari (organizzazione di manifestazioni promozionali, partecipazione a gruppi di lavoro con altre sezioni e/o sottosezioni, manutenzioni straordinarie, …), il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Soci o incaricare Soci singoli per lo svolgimento di tali attività.

Torna all’Indice

Articolo 19
Elezione

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 11 membri (Consiglieri) eletti dall’Assemblea fra i soci della Sottosezione. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Nella votazione per l’elezione dei Consiglieri, ciascun Socio può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere meno uno.

Il Consiglio così eletto, nella prima riunione dopo le votazioni elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I nominativi del Consiglio Direttivo così eletto devono essere comunicati, entro 20 giorni dalla loro elezione, al Consiglio Direttivo sezionale per la necessaria ratifica.

Tutte le cariche citate al presente articolo sono a titolo gratuito.

Torna all’Indice

Articolo 20
Sostituzioni e Decadenze

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, il Consiglio ne dispone la sostituzione secondo l’elenco dei non eletti nella votazione dell’Assemblea immediatamente precedente ed il nuovo eletto resta in carica fino alla fine del mandato del Consigliere sostituito.

I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non sono intervenuti a 3 sedute consiliari consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

Torna all’Indice

Articolo 21
Convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o su richiesta di almeno 4 Consiglieri, mediante invio dell’ordine del giorno a tutti i Consiglieri. Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice e devono essere attese dalla maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto espresso da chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio il Presidente può invitare, con il consenso del Consiglio stesso, membri esterni (altri soci della Sottosezione, soci di altre Sezioni / Sottosezioni o facenti parte di Commissioni Centrali del C.A.I, non soci) qualora il loro parere sia ritenuto importante o necessario per la corretta valutazione delle questioni all’ordine del giorno.

Il verbale delle riunioni del Consiglio è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario dopo la lettura e l’approvazione al termine della seduta consiliare o durante quella successiva.

Torna all’Indice

Articolo 22
Presidente

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, possiede la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e la firma sociale, predispone la relazione morale e finanziaria. Costituisce il collegamento tra la Sottosezione e la Sezione e può partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale.

Il potere di firma per le operazioni in conto corrente e sui mezzi di pagamento spetta al Presidente e al Tesoriere; può essere concesso temporaneamente a delegati nominati dal Consiglio Direttivo: per questi ultimi tale delega perderà comunque efficacia in caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o alla scadenza naturale del mandato.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti dovranno essere ratificati dal Consiglio stesso alla sua prima riunione.

Torna all’Indice

Articolo 23
Vice Presidente

Il Vice Presidente assiste il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o legittimo impedimento. Attua inoltre eventuali incarichi a lui conferiti.

Torna all’Indice

Articolo 24
Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, cura l’invio al Consiglio Direttivo Sezionale dei verbali dell’Assemblea Generale dei Soci e, annualmente, del rendiconto della gestione organizzativa ed amministrativa della Sottosezione.

Torna all’Indice

Articolo 25
Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sottosezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione. Unitamente al Presidente, possiede il potere di firma per i mandati di pagamento.

Torna all’Indice

Articolo 26
Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea dei Soci, non può essere un membro del Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Ha il compito di esercitare le funzioni previste dall’art. VI.I.43 del Regolamento Generale del C.A.I. e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ma col diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni.

Il Revisore dei Conti ha il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e può procedere, in qualunque momento, ad atti di ispezione e controllo.

Torna all’Indice

Articolo 27
Gruppi di Soci

I Gruppi di Soci vengono istituiti o sciolti secondo quanto previsto dall’Art. 18 – del presente regolamento. I componenti dei Gruppi sono scelti tra i Soci per le loro competenze specifiche e capacità nel campo in cui vengono chiamati ad operare.

I Gruppi di Soci hanno solo funzioni consultive e la loro esistenza termina al compimento delle attività loro attribuite; possono inoltre essere sciolti in qualunque momento dal Consiglio Direttivo.

Torna all’Indice

Articolo 28
Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

1)

beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

2)

eventuali fondi di riserva formati con eccedenze di bilancio e depositati su conto corrente bancario intestato al C.A.I. San Fruttuoso;

3)

qualsiasi altro bene oggetto di donazione, elargizione, lascito o altro a favore dell’associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Il patrimonio sociale potrà essere accresciuto con donazioni, lasciti e contributi che perverranno con tale specifica destinazione, nonché da ogni altra entrata che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a tale fine.

Le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Torna all’Indice

Articolo 29
Entrate Sociali

Le entrate dell’Associazione sono determinate da:

1)

quote associative annuali in base a quanto fissato dalla Sezione C.A.I. di Monza;

2)

proventi derivanti dall’attività dell’Associazione;

3)

sovvenzioni di enti pubblici e privati o persone fisiche a sostegno di programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

4)

eredità, donazioni e simili;

5)

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

6)

entrate derivanti da iniziative promozionali (feste, sottoscrizioni, …) ed altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione.

L’Associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione relativa alle entrate sopra elencate.

Torna all’Indice

Articolo 30
Esercizio Sociale

L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato; dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea, deve essere reso pubblico (affissione all’albo sezionale, pubblicazione sul sito internet, …) per almeno 15 giorni.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste (incremento del patrimonio sociale); è in ogni caso vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione.

Torna all’Indice

Articolo 31
Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione, i Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

La liquidazione sarà effettuata sotto il controllo e la supervisione del C.A.I. Sezione di Monza alla quale saranno devolute le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione stessa.

Torna all’Indice

Articolo 32
Iniziative Personali

Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sottosezione se non da questa ratificate per mezzo del Consiglio e non sono ammesse iniziative od attività di singoli Soci in concorrenza con quelle programmate dalla Sottosezione, o a discapito di esse.

Torna all’Indice

Articolo 33
Modifiche al Regolamento

Il Regolamento sottosezionale e le relative modifiche dovranno essere approvate e rese esecutive dall’Assemblea Generale dei Soci previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della Sezione.

Torna all’Indice

Articolo 34
Riferimento Statuti C.A.I.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I, il Regolamento della Sezione di Monza del Club Alpino Italiano nonché le norme di legge, in particolare le disposizioni del codice civile in materia di associazioni private.

Torna all’Indice


Approvazione

Approvato dall’Assemblea dei Soci del 19 Maggio 2019.

In attesa della ratifica della Sezione C.A.I. di Monza.